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Sicurezza generale dei prodotti: le leggi che regolano il settore in Europa

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Si propone di seguito una panoramica delle leggi che regolano in Europa la sicurezza di tutti i prodotti immessi sul mercato e in particolare delle biciclette.
La prima norma – assolutamente innovativa in Italia - fu il D.P.R. 224 del 24/05/1988 (attuazione della Direttiva CEE 85/374) in tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

Le assolute novità giuridicopratiche erano:
1. Definizione molto ampia di produttore che include in parte il fornitore (Art. 3 e 4); 
2. Definizione molto ampia di prodotto difettoso (Art. 5) Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: 
a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; 
b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; 
3. Responsabilità solidale nella catena di produttori (Art. 9) 
Tuttavia:
1. L’onere della prova era ancora molto sfavorevole al consumatore; 1a. Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno (Art. 8); 
2. Il calcolo del danno era ancora molto sfavorevole al consumatore.

Normative comunitarie degli anni '90

Assolutamente innovativa fu la direttiva CEE numero 59 del 1992 attuata in Italia con D.Lgs 115 del 17/03/1995. Si passa dalle responsabilità per danni da prodotti difettosi (vedi D.P.R. 224 del 24/05/1988) alla garanzia che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. I contenuti principali sono:
1. La normativa è generale (poiché si applica laddove non esistono norme specifi che);
2. La normativa defi nisce il prodotto sicuro (Art. 2b) in forza di molti elementi: Composizione - imballaggio -modalità di assemblaggio -modalità di manutenzione- etichettatura – categorie di consumatori (ad esempio i minorenni).
3. La normativa obbliga il produttore ad immettere sul mercato solo prodotti sicuri ed a fornire al consumatore tutte le informazioni per prevenire pericoli (ad esempio con adeguate istruzioni).

I soggetti coinvolti sono:
1. Il fabbricante
2. L’importatore nella CEE di prodotti fabbricati extra CEE;
3. Tutti i componenti la catena distributiva del prodotto (anche coloro che non incidono sulle caratteristiche del prodotto).
Per tutti questi soggetti gli obblighi previsti dalla legge sono:
1. Adottare tutte le misure necessarie per consentire l’individuazione di pericoli;
2. In caso di prodotto arischio intervenire per garantire la sicurezza (ritiro dal mercato);
3. Non distribuire prodotti notoriamente a rischio ma favorire i controlli da parte delle Autorità.

Obblighi, controlli e provvedimenti:
1. Ispezioni presso stabilimenti produttivi, magazzini di stoccaggio e vendita;
2. Prelevamento di campioni per analisi;
3. Disporre avvertimenti a chi è sottoposto al pericolo anche con pubblicazione di avvisi;
4. Vietare (sino a 60 giorni) di fornire, esporre e promuovere il prodotto;
5. Disporre l’adeguamento del prodotto e ordinare a spese del produttore il ritiro dal mercato;
6. Ordinare, a spese del produttore, la distruzione del prodotto non adeguato.

Le sanzioni

1. Il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi o non li adegua o non ne sospende l’immissione sul mercato (in caso di controlli) rischia l’arresto fi no ad un anno e un’ammenda da 2.500 a 15.000 euro.
2. Sanzione amministrativa (da 500 a 3000 euro) a chi non fornisce informazioni.

La definizione della nuova direttiva 95 del 2001

Ha ottenuto efficacia comunitaria dal 15/01/2004 e attuazione interna con D.Lgs. 21/05/2004 numero 172.
I concetti generali di prodotto sicuro – prodotto pericoloso – interventi delle autorità - tipi di responsabilità dei produttori restano (come base) uguali alla direttiva precedente ma vengono ampiamente specifi cati (Art. 2). Gli obblighi dei produttori (che sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri) vengono cosi “anticipati”:
1. Devono preoccuparsi di sapere quali sono i rischi che si possono presentare all’utilizzatore del prodotto;
2. Devono quindi darne adeguata spiegazione affinché il consumatore ne possa valutare i rischi;
3. Tenere un registro reclami - fare controlli a campione – informare i propri distributori.
Modalità applicative del D.Lgs. 172 del 2004:
1. Chiunque immetta sul mercato prodotti pericolosi nonostante il divieto: Arresto da 6 mesi ad 1 anno; ammenda di 10.000-50.000 euro;
2. Chi immette comunque prodotti pericolosi: Arresto fino ad un anno; ammenda identica;
3. Chi non inserisce avvertenze imposte; non dà informazioni richieste; non sospende la vendita su divieto: Ammenda 10.000-25.000 euro;
4. Chi non collabora con le Autorità: Ammenda 2.500-40.000 euro.

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