Qual è la differenza tra responsabilità di un produttore, importatore, negoziante per danni subiti a causa di un prodotto “difettoso” e garanzie che accompagnano un prodotto?
Esiste ancora tanta confusione tra due concetti completamente diversi. Una cosa è la responsabilità di un produttore, importatore, negoziante (ecc.) per danni subiti a causa di un prodotto – diciamo cosi – “difettoso”.
Tutt’altra cosa sono le garanzie che accompagnano un prodotto.
Quest’ultime, almeno quelle tradizionali, non sono altro che un impegno contrattuale che il produttore si prende nei confronti del consumatore a riparare o sostituire entro un determinato periodo dall’acquisto, un prodotto che presentasse difetti di materiali o produzione.
Il 22 Marzo 2002, è entrato in vigore anche in Italia il Decreto Legislativo recante attuazione della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie – cosiddette “legali” - dei beni di consumo. Cercherò di spiegare in che cosa consiste e, soprattutto, perché non ha niente a che vedere con la responsabilità prodotti.
Le nuove garanzie “legali” previste dalla normativa europea
Articolo 1: ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente Decreto legislativo disciplina taluni aspetti della vendita e delle garanzie legali1 concernenti i beni di consumo.
2. Definizioni:
a) consumatore: persona fi sica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale2.
b) Beni di Consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare.
c) Venditore: persona fi sica/giuridica che trasferisce il bene di consumo nell’ambito della propria attività imprenditoriale/professionale.
4. d) Produttore: fabbricante del bene di consumo; importatore del bene nella Comunità europea o che si presenta come produttore del bene apponendovi il proprio marchio/segno distintivo.
e) Garanzia convenzionale: impegno di un venditore o di un produttore assunto nei confronti del consumatore di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, o intervenire sul bene di consumo qualora non risponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità.
f) Riparazione: il ripristino del bene per renderlo conforme al contratto di vendita.
Articolo 2: Conformità al contratto
1. Il venditore deve consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni siano conformi al contratto se:
a) Sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) Sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) Presentano le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche del bene fatte dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;
d) Sono idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore non abbia escluso.
3. Non vi è difetto se il consumatore era a conoscenza del difetto al momento della vendita.
4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al punto 2.c. quando:
- Dimostra che non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza;
- Dimostra che la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto; oppure
- Dimostra che la decisione di acquistare il bene non ha potuto essere infl uenzata dalla dichiarazione.
5. Il difetto che deriva dall’imperfetto assemblaggio/installazione del bene equivale al difetto di conformità quando l’assemblaggio/installazione fa parte del contratto di vendita ed è stato effettuato dal venditore o sotto la sua responsabilità. Questo anche nel caso in cui il bene, concepito per essere assemblato/installato dal consumatore, sia da questo assemblato/installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di assemblaggio/installazione.
Articolo 3: Diritti del consumatore
1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto, senza spese, alla riparazione o sostituzione ovvero alla riduzione del prezzo oppure alla risoluzione del contratto.
3. Il consumatore a sua scelta, può chiedere la riparazione o la sostituzione del bene difettoso a meno che il rimedio richiesto non sia sproporzionato rispetto all’altro.
4. È da considerarsi sproporzionato un rimedio rispetto all’altro se impone spese irragionevoli al venditore tenuto conto:
- del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità - dell’entità del difetto di conformità, e
- dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Se il venditore si rifi uta di riparare il bene o di sostituirlo, quando ciò sia possibile e non sproporzionato, in applicazione degli articoli 1218 e 2058 del codice civile, il consumatore può rivolgersi ad un terzo a spese del venditore.
6. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un termine congruo8 dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore.
7. Il termine “senza spese” nei commi 2 e 3 si riferisce ai costi indispensabili per rendere conformi i beni.
8. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto: - Se la riparazione e la sostituzione sono impossibili;
- Se il venditore non ha provveduto alla sostituzione o alla riparazione entro il termine congruo di cui al comma 6;
- Se la sostituzione o la riparazione hanno arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
9. Nel determinare la somma oggetto di riduzione o sostituzione, il venditore terrà conto dell’uso del bene.
10. Un difetto di lieve entità9, per il quale non sia stato possibile né riparare né sostituire il bene, non dà diritto alla risoluzione del contratto.
11. Qualora il consumatore abbia denunciato il difetto di conformità senza chiedere uno specifico rimedio, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi rimedio disponibile e il consumatore dovrà accettare o respingere la proposta.
Articolo 4: Diritto di regresso
1.Il venditore fi nale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena contrattuale distributiva.
2. Il venditore fi nale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire, entro sei mesi dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto responsabile per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
3. Il venditore fi nale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena contrattuale distributiva.
4. Il venditore fi nale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire, entro sei mesi dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto responsabile per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
Articolo 5: Termini
1. Il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 3, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla data in cui ha scoperto tale difetto.
3. L’azione si prescrive, in ogni caso, in due anni dalla consegna, ma il consumatore può far valere i diritti previsti dall’ art. 3 comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunziato entro due mesi dalla scoperta e prima di due anni dalla consegna.
4. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data.
Articolo 6: Garanzie convenzionali
1. Una garanzia deve vincolare giuridicamente chi la offre secondo le modalità stabilite nella dichiarazione di garanzia e nella relativa pubblicità.
2. La garanzia deve: - Indicare che il consumatore è titolare dei diritti secondo la legislazione nazionale applicabile disciplinante la vendita dei beni di consumo e specifi care che la garanzia lascia impregiudicati tali diritti;
- Indicare in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, segnatamente la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonché il nome e l’indirizzo di chi la presta;
- Indicare, nel caso di commercializzazione in più Stati Membri, l’elenco di un indirizzo di contatto per ciascuno di essi.
3. Se il consumatore, prima della conclusione del contratto lo chiede, la garanzia deve essergli resa disponibile per iscritto. Concluso il contratto, il testo della garanzia deve essergli messo a disposizione.
4. La garanzia deve essere redatta almeno in lingua italiana, con pari rilevanza rispetto alle eventuali altre lingue.
5. Una garanzia che non risponda ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene e esigerne l’applicazione.
Articolo 7: Carattere imperativo delle disposizioni
1. Le clausole contrattuali o gli accordi conclusi con il venditore prima che gli sia stato notifi cato il difetto di conformità e che escludono o limitano, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dal presente decreto sono nulle.
2. Nel caso di beni usati, il venditore e il consumatore possono introdurre condizioni contrattuali o stipulare accordi che impegnino la responsabilità del venditore per un periodo di tempo inferiore a quello di cui all’articolo 5, comma 1, ma non inferiore ad un anno.
3. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente decreto, laddove il contratto presenti un collegamento stretto con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.
Articolo 8: Diritto nazionale
1. L’esercizio dei diritti riconosciuti dal presente Decreto lascia impregiudicato l’esercizio di altri diritti di cui il consumatore può avvalersi in forza delle norme che disciplinano la responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
2. In particolare il consumatore ha diritto al risarcimento del danno secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio, 1988, n 224.
Articolo 9: Norma Transitoria
1.La presente disciplina novembre 2007 non si applica alle vendite in relazione alle quali i beni sono consegnati al consumatore anteriormente all’entrata in vigore del presente Decreto.
2. Una garanzia convenzionale non conforme al disposto dell’articolo 6 è consentita, qualora sia prestata per prodotti immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del presente Decreto, fino e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore stessa.
Conclusioni
Il 22 marzo, 2002, è entrato in vigore in Italia il Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva 1999/44/CE che regola taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo sia nuovi che usati. La novità principale sta nel fatto che, a differenza di quanto era accaduto sino ad allora, il venditore, e non più il produttore, risponde direttamente al consumatore per eventuali difetti del bene. In particolare, al venditore viene riconosciuto un ruolo determinante:
1. Nella definizione stessa di prodotto non difettoso (vedi Art. 2 comma 2);
2. Nell’assemblaggio/ installazione del bene (Art. 2 comma 5);
3. Nella gestione del rimedio di cui il consumatore ha diritto (Art. 3). Il venditore, a sua volta, ha diritto di regresso nei confronti del produttore (o di un precedente venditore della medesima catena distributiva), quando il difetto è imputabile ad una azione o ad una omissione del produttore salvo patto contrario.






